La previdenza complementare privata (Fondi Pensione) di fonte contrattuale collettiva presenta tutele diverse rispetto alla previdenza di base obbligatoria di legge (Gestioni INPS, Enasarco, etc. per la Vecchiaia e i Superstiti).
I) L’iscrizione dei Dipendenti ai Fondi Pensione è libera e volontaria. Solo con l’iscrizione il Dipendente “guadagna” il contributo a carico del suo Datore di lavoro al Fondo. I contributi sono fissati dai contratti. Viola il contratto il Datore che ne omette il versamento. Solo il Dipendente destinatario della pensione complementare potrà chiedere:
a) al giudice, le tutele -diverse, in funzione della sua posizione nel Fondo- nei confronti del Datore per i versamenti al Fondo. Infatti, i Fondi e l’Ispettorato del Lavoro non hanno propri poteri di recupero (salvo che per il TFR versato ai Fondi; cfr. Nota INL 17.2.2020);
b) l’intervento del fondo di Garanzia INPS, quando l’insolvenza del Datore impedisce la pensione complementare (art. 5, D.Lgs. 80/1992).
II) Invece, per la previdenza di base l’iscrizione è obbligatoria per ogni rapporto lavorativo. I contributi sono fissati per legge. Viola la legge il Datore di lavoro che ne omette il versamento. Solo gli Enti di previdenza di base hanno autonomi poteri legali di accertamento e recupero coattivo dei contributi e poteri sanzionatori
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